1. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis dell'articolo 4 è inserito il seguente:
«1-ter. La carica di componente del consiglio nazionale è incompatibile con il mandato parlamentare. In ogni caso il mandato di presidente di federazione sportiva nazionale, di cui alla lettera b) del comma 1, è incompatibile con il mandato parlamentare»;
b) dopo il comma 1-bis dell'articolo 6 è inserito il seguente:
«1-ter. La carica di componente della giunta nazionale è incompatibile con il mandato parlamentare»;
c) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quater. La carica di presidente è incompatibile con il mandato parlamentare»;
d) al comma 3 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carica di segretario generale è altresì incompatibile con il mandato parlamentare».