Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di incompatibilità).

      1. Al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1-bis dell'articolo 4 è inserito il seguente:

      «1-ter. La carica di componente del consiglio nazionale è incompatibile con il mandato parlamentare. In ogni caso il mandato di presidente di federazione sportiva nazionale, di cui alla lettera b) del comma 1, è incompatibile con il mandato parlamentare»;

          b) dopo il comma 1-bis dell'articolo 6 è inserito il seguente:

      «1-ter. La carica di componente della giunta nazionale è incompatibile con il mandato parlamentare»;

 

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          c) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-quater. La carica di presidente è incompatibile con il mandato parlamentare»;

          d) al comma 3 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carica di segretario generale è altresì incompatibile con il mandato parlamentare».